(ASCA) – Potenza, 29 mag – A tal proposito il disegno di legge istituisce il ”Fondo regionale per la montagna”, la cui disponibilita’ finanziaria e’ assicurata da: quota di competenza regionale del ”Fondo nazionale per la montagna”; risorse specificamente destinate allo sviluppo della montagna a carico del bilancio regionale, o derivanti da trasferimenti ad opera di Enti pubblici, dello Stato e dell’Unione Europea.
Le risorse del Fondo sono destinate alla realizzazione di azioni organiche e coordinate per lo sviluppo globale della montagna.
Viene anche rafforzato il ”Fondo di Coesione Interna” per il sostegno dei Comuni piu’ svantaggiati delle aree interne della Regione, la promozione e l’incentivazione delle gestioni associate di funzioni e servizi all’interno dei territori della Comunita’ locale, e il supporto all’elevazione delle capacita’ amministrative e progettuali.
Al fine di sostenere i processi di riqualificazione economico, sociale ed ambientale, quelli di sviluppo dei territori delle Comunita’ locali definiti dagli atti di programmazione delle medesime, e promuovere meccanismi virtuosi di ”premialita”’, il disegno di legge istituisce il ”Fondo regionale per la sostenibilita’ e lo sviluppo”, la cui disponibilita’ finanziaria e’ assicurata da risorse stanziate nel bilancio regionale proprie, trasferite dallo Stato o dall’Unione europea.
E’ istituito un ”Osservatorio regionale della finanza pubblica locale” al fine di rilevare e monitorare unitariamente le risorse finanziarie rese disponibili per le Comunita’ Locali.
In attesa del conclusione del processo costitutivo delle comunita’ locali in un numero non superiore a sei e’ previsto un apposito gruppo di lavoro composto da esperti nominati dalla Regione, dall’UNCEM e dall’ANCI.
Nelle more del compimento del processo costitutivo delle Comunita’ Locali, le Comunita’ Montane rimangono operative.
Al fine di concorrere agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica fissati dalla Legge Finanziaria 2008 e fino alla costituzione delle Comunita’ Locali, le Comunita’ Montane vengono determinate in numero non superiore a 12, mentre le altre saranno commissariate. Nella fase transitoria che durera’ un anno, fino alla costituzione delle Comunita’ Locali, tutti gli organi delle Comunita’ Montane si dovranno adeguare nel numero e nelle indennita’ ai parametri della Finanziaria dello Stato. Sara’ garantita cosi’ la riduzione dei costi prevista dalla normativa.
La Regione provvedera’ a disciplinare gli effetti conseguenti alla soppressione delle Comunita’ Montane, in particolare con riferimento alla ripartizione delle risorse umane, finanziarie e strumentali.
res-rus/cam/bra
(Asca)
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